A partire dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale") la normativa nazionale sui rifiuti ha subito una profonda trasformazione: il nuovo provvedimento, emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308 (recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale"), ha infatti riformulato l'intera legislazione interna sull'ambiente, e ha sancito l'espressa abrogazione del D.lgs 22/1997.
Le nuove regole sulla gestione dei rifiuti sono contenute, in particolare, nella "Parte quarta" del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, composta da 89 articoli (dal 177 al 266) e 9 allegati.
La gerarchia di gestione dei rifiuti è disciplinata, in particolare, negli articoli da 179 a 182, dove coerentemente con la linea già definita dal Decreto “Ronchi”, vengono stabilite quali misure prioritarie le azioni volte a prevenire e ridurre la produzione di rifiuti, cui seguono le attività di recupero e, come ultima ipotesi, lo smaltimento.
In base a quanto indicato all’art. 184 del D.lgs 152/06, i rifiuti possono essere distinti:
Secondo l’origine in:
Rifiuti urbani;
Rifiuti speciali.
Secondo le caratteristiche di pericolosità in:
Rifiuti pericolosi;
Rifiuti non pericolosi.
I rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, a loro volta sono classificati secondo la loro destinazione finale:
Non riutilizzabili, da avviare necessariamente a smaltimento;
Riutilizzabili, da avviare a smaltimento o a recupero nei cicli produttivi, secondo i casi.
Tutti i rifiuti sono identificati da un codice a 6 cifre.
L’elenco dei codici identificativi (denominato C.E.R. 2002 e allegato alla parte quarta del D.lgs 152/06) è articolato in 20 classi, a seconda del ciclo produttivo che ha dato origine al rifiuto.
All’interno dell’elenco, alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose o non pericolose fin dall’origine, mentre per altre la pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose contenute; i rifiuti pericolosi sono contrassegnati nell’elenco da un asterisco.
All’interno di tale elenco sono ovviamente ricompresi anche i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di ufficio, le cui principali tipologie sono:
Toner, cartucce per stampanti laser, cartucce per stampanti a getto d’inchiostro, nastri per stampanti ad impatto esausti etc. - Classificati come rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi, a seconda delle loro caratteristiche.
Tubi catodici (lampade al neon) guasti, lampade a risparmio energetico - Classificati sempre come rifiuti speciali pericolosi.
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete o RAEE (computer, stampanti, fotocopiatrici, centralini telefonici, monitor, video etc.). - Sono rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi.
Filtri provenienti da impianti di condizionamento e fancoil. - Sono classificati sempre come rifiuti speciali pericolosi.
Pile ed accumulatori (batterie alcaline, batterie da cellulari, ecc.). - Sono rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi.
Carta e archivi cartacei. - Sono rifiuti speciali non pericolosi.
Ai sensi della normativa vigente, le tipologie di rifiuti sopra indicate non sono assimilabili ai rifiuti urbani e pertanto non possono essere destinati alle comuni discariche, ma devono essere gestiti in modo separato tramite operatori espressamente autorizzati dalle autorità competenti, siano essi società di trasporto o di smaltimento.
Occorre inoltre ricordare sempre che la legge, e più specificamente l’art. 183 del D.lgs 152/06, obbliga i produttori a smaltire i rifiuti prodotti entro il termine massimo di un anno, a prescindere dal quantitativo e dalla loro pericolosità.
Il mancato rispetto delle regole comporta severe sanzioni.